C. M.
29 aprile 1999, n. 119
Oggetto:
Decreto Legislativo 626/94 e successive modifiche e integrazioni -
D.M. 382/98: Sicurezza nei luoghi di lavoro - Indicazioni attuative
Con il Regolamento concernente l'applicazione delle norme sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro nelle istituzioni scolastiche ed educative, adottato con D.M.
29 settembre 1998, n. 382 (G.U. 4 novembre 1 998), è stata completata la
normativa di settore ed opera, quindi a tutti gli effetti, l'obbligo di
adeguare le scuole alle relative prescrizioni europee.
Dell'intervenuta pubblicazione del provvedimento è stata data opportuna
diffusione con le note prot. n
D7M988 e D7/4989 del 6/11/1998 indirizzate, rispettivamente, agli Uffici
Periferici e Centrali di questa Amministrazione.
In proposito, pur nella consapevolezza delle problematiche connesse, va
doverosamente premesso come l'attuazione della citata normativa rivesta
particolare rilievo nel mondo scolastico, anzitutto nell'obiettivo di una
"scuola sicura" da conseguire in unione di intenti,
di risorse e di sinergie con gli Enti locali, ma anche nella prospettiva
dell’affermazione e diffusione di una "cultura della sicurezza," che
non può essere trascurata o sottovalutata proprio nell'istituzione scolastica
che deve, invece, costituirne un momento propulsivo determinante.
A fronte, peraltro, della rilevanza della questione - di natura non soltanto
sociale, ma implicante una serie di attività e di
coinvolgimenti operativi di più soggetti - questo Ministero, non ignorando o
sottovalutando notizie e segnali provenienti sia dai Dirigenti degli Uffici
periferici che dai Dirigenti scolastici direttamente responsabili del servizio
nelle rispettive istituzioni, si è determinato a seguire da presso gli sviluppi
della prima fase di avvio a regime per fornire ogni possibile assistenza al
superamento degli eventuali punti di crisi e favorire un coordinato e razionale
impiego delle risorse; cosa, questa, tanto più necessaria attesa le limitate
disponibilità finanziarie
all'uopo utilizzabili.
In tale ottica, anche al fine di individuare un punto di riferimento unitario,
è stato costituito un apposito Osservatorio
-costituito da rappresentanti dei diversi Uffici, centrali e periferici,
interessati nonché da alcuni dirigenti scolastici -operante con l'appoggio di
una struttura più leggera e flessibile incardinata presso
Tanto premesso, si richiamano gli aspetti che sono parsi di più evidente
rilievo, prospettando alcune indicazioni di massima e fermo restando che altre
potranno esserne fornite in relazione alle effettive necessità rilevate sul
campo.
A) Datore di lavoro
Con D.M. 21 giugno 1996 n. 292 sono stati identificati come "datori di
lavoro", ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 626/ 94 e
successive integrazioni e modifiche, i Dirigenti Scolastici (per le istituzioni
scolastiche ed educative) ed i Presidenti dei Consigli
di Amministrazione (per i Conservatori e le Accademie), ai quali, pertanto
faranno capo i compiti e le responsabilità previsti dalla normativa di
riferimento.
In proposito, va preliminarmente ricordato come le attività relative
agli interventi strutturali e di manutenzione necessarie per garantire
la sicurezza dei locali e degli edifici adibiti ad Istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado ed educative, siano a carico dell'Ente locale tenuto, ai
sensi della vigente normativa in materia - in particolare dell'articolo 3 della
legge lì gennaio 1996, n. 23 - alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso
gli obblighi previsti dalla legge 626/94, relativamente ai
predetti interventi, si intendono assolti da parte dei Dirigenti con la
richiesta del loro adempimento all’Ente locale rispettivamente competente e
cioè al Comune, per le scuole Materne, Elementari e Secondarie di primo grado
ed alla Provincia, per l'intera fascia Secondaria superiore ed Artistica nonché
per le Istituzioni Educative.
Ciò premesso - e- ribadita la normale, tradizionale,
competenza prevista da norme previgenti, come, in
particolare, gli obblighi gravanti sul Capo d'Istituto come "titolare
dell'attività", di cui al D.M. 27 agosto 1992 relativo alle misure di
prevenzione incendi, nonché di ogni altra doverosa cautela che dovesse rendersi
necessaria a fronte di particolari situazioni contingenti, secondo la normale
diligenza relativa alla specifica funzione esercitata - al Datore di lavoro,
come sopra individuato dal citato D.M. 21 giugno 1996 n.292, è attribuito il
compito di porre in essere i vari adempimenti di carattere generale concernenti
essenzialmente le attività di formazione ed informazione del personale
interessato nonché la valutazione dei rischi, la conseguente elaborazione del
documento e la predisposizione del servizio di prevenzione e protezione,
comprensivo delle cosiddette figure sensibili di cui al successivo punto 6.
1) valutare gli specifici rischi dell'attività svolta nell'istituzione
scolastica di riferimento;
2) elaborare un documento conseguente alla valutazione dei rischi, indicante,
tra l’altro i criteri adottati ai fini della valutazione; nonché
le opportune misure di prevenzione e protezione, custodendolo agli atti;
3) designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
4) designare gli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
5) designare il medico competente, qualora ne ricorra la necessità secondo
quanto indicato alla successiva lettera E;
6) designare i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi,
evacuazione e di pronto - soccorso ("figure sensibili"); nonché la
figura del preposto ove necessaria (es. laboratori , officine ecc.);
7) fornire ai lavoratori, ed agli allievi equiparati ai sensi dell’articolo2
comma A del D.l.vo n.626 ove necessario, dispositivi
di protezione individuale;
8) adottare, con comportamenti e provvedimenti adeguati, ogni altra forma di
protezione eventualmente necessaria, prevista dal citato articolo 4 della
normativa di riferimento;
9) assicurare un'idonea attività di formazione ed informazione degli
interessati, personale ed alunni in ragione delle attività svolte da ciascuno e
delle relative responsabilità;
10) consultare il RLS (e in sua assenza le RSA d’istituto).
B) Valutazione dei
rischi: stesura del documento
Il primo adempimento, anche di ordine logico, del
Dirigente scolastico consiste nella valutazione del rischio e nella conseguente
stesura di un apposito documento. Ciò richiederebbe, di norma, competenze
tecniche rinvenibili solo in alcune tipologie di istituzioni
scolastiche. Tale adempimento potrebbe, dunque, comportare difficoltà,
soprattutto in quelle scuole nelle quali presti servizio personale privo di
tali caratteristiche.
Premesso quanto sopra, ai fini della valutazione dei rischi, laddove esista
personale fornito di idonea competenza tecnica, il
Capo di Istituto - avvalendosi sia della collaborazione del Responsabile della
sicurezza che di coloro che sono stati individuati e nominati come addetti al
servizio di prevenzione e protezione - effettuerà una ricognizione dei rischi,
ambiente per ambiente, utilizzando il modello-guida che si fornisce in
allegato, appositamente predisposto come ausilio minimo e che potrà, ove
ritenuto necessario, essere integrato in relazione alle eventuali ulteriori
esigenze che ciascun estensore dovesse ritenere presenti.
La stesura del documento sui fattori di rischio rappresenta un preciso obbligo
del Datore di lavoro, che, comunque, ne assume la
piena responsabilità anche nel caso in cui si avvalga -dell'opera
del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, A tal fine, egli può
ricorrere anche alla collaborazione del personale tecnico degli Enti locali
(Comuni o Province) tenuti alla fornitura delle relative strutture immobiliari
nonché degli Enti o Associazioni preposti istituzionalmente alla tutela e
sicurezza dei lavoratori. Collaborazione, questa, ovviamente
subordinata alla disponibilità dei citati Enti ed Associazioni, non costituendo
per loro un obbligo di legge.
In proposito - al fine di coadiuvare i Dirigenti scolastici nell'esercizio dei
rispettivi adempimenti in merito, che, comunque, essi
sono tenuti a svolgere - questa Amministrazione sta valutando la possibilità di
convenire con le Associazioni di categoria (ANCI cd UPI) - ovviamente previa
acquisizione della relativa disponibilità in merito - opportuni interventi a
sostegno, attraverso, ad esempio, la predisposizione di una modulistica
unitaria per categoria di Istituto ed ausili da parte di personale tecnico
messo a disposizione dall'Ente medesimo
C) Responsabile del
servizio di prevenzione e protezione
Il Dirigente Scolastico - ferma restando la propria diretta responsabilità collegata
alla figura di datore di lavoro -designa, nell'ambito del personale in
servizio, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione(RSPP), in
possesso di idonei e certificati requisiti previsti
dalla legge sempreché non intenda assumere direttamente
tale funzione qualora il numero dei dipendenti, con esclusione degli allievi,
sia inferiore alle duecento unità.
In entrambi i casi è obbligatoria per il responsabile
la frequenza di un adeguato corso di formazione opportunamente certificato
secondo quanto indicato dal decreto interministeriale 16 gennaio 1997
pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3 febbraio successivo.
La scelta del responsabile del servizio rientra, dunque, nei poteri del
Dirigente scolastico. In assenza di risorse interne idonee e disponibili è
possibile il ricorso alternativo all'esterno, analogamente a quanto richiamato
in merito al documento sui fattori di rischio. Va comunque
sottolineato che, anche in questa eventualità, resta in ogni caso a suo carico
l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, configurandosi
l'apporto esterno come un'integrazione del servizio, così come sottolineato
dallo stesso Consiglio di Stato nel parere reso sul Regolamento.
Più in particolare detto regolamento prevede che venga prioritariamente presa
in considerazione la possibilità di utilizzare risorse interne all'istituzione
medesima. Come successive subordinate vengono poi
individuate: l'utilizzazione di personale di altre istituzioni, eventualmente
anche per più scuole consorziate; il ricorso a strutture dell'Ente locale,
ovviamente ove questo sia disponibile; il ricorso a prestazioni esterne presso
Enti Specializzati, nonché in assenza di ogni altra alternativa, a prestazioni
professionali esterne.
Si intende che tali prestazioni dovranno di necessità
far carico alle disponibilità finanziarie delle istituzioni interessate che
anche in questo caso è consigliabile si consorzino al fine di realizzare
economie di scala ciò in
quanto il D.Lgs. 626 non ha previsto com’è noto alcun
finanziamento specifico aggiuntivo per le relative misure di attuazione.
In tali ultime ipotesi (risorse esterne alle scuole)l e opportune convenzioni
potrebbero essere stipulate, a livello più generale, anche dal Provveditore
agli Studi territorialmente competente.
Con l'occasione si evidenzia, infine, che l’Amministrazione intende, comunque, promuovere, tramite istituti specializzati,
apposite attività di formazione, da concordare nelle opportune sedi sindacali
per le "figure sensibili" (addetti ai servizi di primo soccorso e di
protezione dagli incedi) nonché per gli stessi responsabili del servizio.
Peraltro, anche in questo, come negli altri casi analoghi, l'intervento
centrale si configurerebbe come sussidiario, di sostegno e, ove necessario, di
coordinamento delle iniziative locali.
D) Organizzazione del
servizio
Definito il documento di valutazione del rischio, il dirigente scolastico
elaborerà il piano della sicurezza e la relativa programmazione ed attuazione
degli interventi di competenza graduati in relazione alle
obiettive priorità ed alle disponibilità finanziarie.
Nell'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, così come nella
designazione delle cosi dette "figure sensibili" - lavoratori, cioè, incaricati dell'attuazione delle misure prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione del personale in caso di pericolo
grave ed immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza - le figure scolastiche potrebbero essere individuate, a titolo
esemplificativo ed in rapporto alle attività istituzionali, anche nel
Collaboratore, nell'Assistente Tecnico per i laboratori e nel Docente di
educazione fisica, comunque in possesso di attitudini e capacità adeguate,
previa consultazione del RLS (o RSA in sua assenza).
E) Sorveglianza
sanitaria
Premesso che il "medico competente" è figura ben diversa
dall'eventuale medico scolastico, si evidenzia come l'articolo 16 del D.L.vo
626/94 disponga che la sorveglianza sanitaria - concretizzantesi
in accertamenti preventivi e periodici finalizzati a verificare l'assenza di
controindicazioni allo svolgimento di determinate attività - venga
effettuata "nei casi previsti dalla normativa vigente".
Pertanto, destinatari della presente disposizione sono esclusivamente il personale
scolastico e gli allievi di alcune tipologie di
istituzioni nelle quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed
attrezzature di lavoro, comportanti specifici elementi di rischio della salute,
· ovviamente, limitatamente al tempo dedicato alle relative esercitazioni.
La sorveglianza sanitaria deve, quindi, essere assicurata esclusivamente nei
casi di attività lavorative rischiose. A tal fine il
dirigente scolastico, effettuata la valutazione dei
rischi, qualora ne ricorrano le condizioni, nomina il medico competente che -
si sottolinea - deve essere nominato solo in presenza di attività a rischio per
la salute (in particolare, articoli 33, 34 e 35 del D.P.303/56, come integrato
dal D.M. 5 settembre 1994).
Premesso quanto sopra, il Dirigente Scolastico procede all'individuazione del
medico competente, d'intesa, ove possibile con le A'ASSLL
ovvero rivolgendosi ad una struttura -'pubblica (per es.: lNAIL)
dotata di personale sanitario in possesso dei prescritti requisiti. Si
richiama, al riguardo, quanto previsto dai commi 5 e 7 dell'articolo 12 del
D.L.vo 626/94. Per agevolare tale adempimento i Provveditori agli studi
territorialmente competenti stipulano una convenzione quadro - valida per
l'intera Provincia ed alla quale i Capi d'istituto potranno uniformarsi - in
cui vengono individuati il personale sanitario
interessato, le prestazioni da rendere ai sensi della normativa di riferimento,
gli onorari ed ogni altro elemento o modalità ritenuti opportuni.
L'organizzazione del servizio di sorveglianza sanitaria è stabilita sulla base di convenzioni tra le istituzioni scolastiche ed
i predetti Enti pubblici disponibili ad effettuare il servizio. A tali fini
questo Ministero sta valutando la possibilità di un raccordo con le competenti
Regioni – ove disponibili - per una collaborazione organica, soprattutto in
considerazione del numero delle istituzioni scolastiche coinvolte e delle
correlate risorse finanziarie, anche a fronte della necessità, di ricorrere a
professionalità sanitarie fornite di particolari requisiti.
F) Formazione ed
informazione
Tutti i lavoratori e le figure ad essi equiparati
devono essere informati e formati. Il Dirigente Scolastico assicurerà che
ciascun lavoratore riceva una informazione ed una
formazione adeguate in materia di igiene e sicurezza con
riferimento al proprio posto di lavoro ed in relazione alle mansioni svolte. La
formazione dei lavoratori e quella dei rispettivi rappresentanti deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può
comportare alcun onere economico a loro carico.
La formazione, costituisce un obbligo per il dirigente scolastico, il quale
predisporrà, a tal fine, un piano organico nell'ambito delle attività formative
programmate dall'istituto secondo la vigente normativa
contrattuale.
Atteso, peraltro, che la formazione costituisce un obbligo anche per il
lavoratore, che non può ad essa sottrarsi o
rinunciare, il Dirigente scolastico curerà di assicurare, ove necessario, le
opportune integrazioni delle relative attività, a fronte delle eventuali assenze
dei destinatari, da qualunque causa prodotte.
Anche al fine di sovvenire alla possibile frammentazione delle attività
formative derivante da trasferimenti, cambiamenti di mansioni od ogni altra
motivazione, questo Ministero ha, predisposto, in materia, un apposito corso di autoformazione
su supporto multimediale (CD Rom), già distribuito alle SS.LL.
- e di libera duplicabilità, ove
necessario – che soddisfa gli obblighi in questione, con relativa
certificazione dell'avvenuto adempimento.
Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dall’articolo 20 del d.l.vo 626 e dalla parte seconda del Contratto Collettivo
Quadro (CCQN) del 7 maggio 1996 tra ARAN e Organizzazioni Sindacali, in materia
di organismi paritetici, con funzioni di orientamento
e di iniziative formative. In proposito, si raccomanda un'attenta opera di
promozione e vigilanza affinchè le attività di
formazione ed informazione siano portate a tempestivo compimento.
Per quanto riguarda, poi, l'informazione dei lavoratori, estesa anche agli alunni,
essa potrebbe essere correttamente ed opportunamente assicurata- previa
consultazione del RSPP e del RLS- mediante la produzione e diffusione di opuscoli sintetici e di agevole definizione e
consultazione, nei quali siano riassunti i principi indicati dalla normativa di
riferimento, unitamente a quelle informazioni ritenute utili rispetto
all’organizzazione dell'istituzione scolastica in materia di sicurezza,
prevenzione e soccorso.
Questo Ministero, infine, ad integrazione del prodotto multimediale suindicato, promuoverà iniziative di formazione, dirette a
porre i Capi di istituto nella condizione di meglio
assolvere al proprio compito specifico cd essere, altresì, in grado di assumere
la veste di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ove
consentito (istituzioni con meno di duecento dipendenti, esclusi gli
alunni).Torna opportuno segnalare, al riguardo, che nell’ambito del corso di
formazione per Dirigenti Scolastico di cui al D.L.vo n.59/98 è previsto un apposito "curricolo elettivo" in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro che i singoli interessati potranno scegliere e
seguire. Specifici interventi di formazione saranno destinati ai Responsabili
del servizio prevenzione e protezione nonché ai
Rappresentanti dei lavoratori.
Analoghe iniziative potranno essere prese in considerazione per il personale
della scuola nei piani provinciali di formazione ed aggiornamento, in merito
alla formazione degli addetti alla SSPP (cosiddette
"figure sensibili"), eventualmente anche in collaborazione con
Istituti e soggetti specializzati (VV.FF. CRI INAIL
ecc.).
Con l'occasione si ricorda come il Dipartimento per
G) Rapporti con gli Enti
locali
E’ il caso di sottolineare come il rapporto tra le
istituzioni scolastiche e gli Enti Locali (Comuni e Province) vada sviluppato
nel segno della migliore integrazione e con ogni spirito collaborativo,
considerata la stretta connessione tra Ente Locale e Scuola, sia per gli
aspetti tecnici, attinenti la fornitura e la manutenzione delle strutture, sia
per quelli generali di espressioni delle comunità locale. Resta fermo quanto in
precedenza indicato, in merito alle questioni di carattere strutturale e
manutentivo che fanno capo direttamente ai Comuni e alle Province
rispettivamente obbligati ai sensi della vigente normativa.
Ciò vale, in particolare, per la materia di cui trattasi, nella quale
l'interazione è, in più circostanze, continua e fisiologica.
Si raccomanda, pertanto, a tutte le componenti
interessate, pur nell'esercizio di ruoli e funzioni che in taluni casi possono
prospettarsi in posizioni dialettiche, di tenere comunque e sempre presente la
necessità di operare nello spirito della massima apertura e collaborazione, in
un'ottica di fattiva sinergia di obiettivi e risorse.
Sarà cura dell’Ufficio Scolastico territorialmente competente promuovere ogni
iniziativa ritenuta opportuna per coordinare e raccordare, in merito, le
istituzioni scolastiche con gli Enti a qualunque titolo coinvolti. Si assicura
che questa Amministrazione non mancherà, da parte sua,
di avviare come già nel passato e in precedenza indicato, un proficuo dialogo con
le Associazioni degli Enti Locali e degli altri Organismi interessati, al fine
del reperimento- ove possibile- di soluzioni univoche e condivise, anche
attraverso la stipula di appositi Protocolli d’intesa.
H) Adeguamento
attrezzature scolastiche non afferenti edifici e strutture dei locali
Torna opportuno ricordare che, mentre fanno capo agli Enti locali
rispettivamente competenti, Comuni o Province, gli interventi sulle strutture,
gli arredi, le spese varie d" ufficio e l’impiantistica in generale (articolo
3 della legge 11 gennaio 1996, n.23) - fatto salvo, ovviamente, l’obbligo da
parte del Capo d’istituto di adottare ogni misura idonea e contingente in caso
di grave ed immediato pregiudizio per l'incolumità dell'utenza – resta di
pertinenza di quest'ultimo l’adeguamento delle attrezzature e dei materiali
destinati alle attività didattiche Di tali circostanze andrà tenuto il debito
conto nella valutazione dei fattori di rischio, nel stesura
del relativo documento e nella proposizione degli interventi che dovessero
rendersi necessari.
I) Organizzazione,
raccordo e supporto
Le questioni sollevate dall'introduzione della normativa in questione attengono
a molteplici aspetti: finanziari, organizzativi, relazionali, gestionali nonché, infine, e di natura contrattuale, per la
realizzazione di programmi di formazione, per i criteri di attribuzioni di
compiti e funzioni particolari, per eventuali compensi aggiuntivi e per
l’individuazione di possibili raccordi e l’assistenza a livello territoriale.
In tale ottica - ferma restando la piena autonomia dei Capi d'istituto in
quanto direttamente responsabili per le rispettive Istituzioni scolastiche -
sarà cura dei Dirigenti degli Uffici periferci;
territorialmente competenti-consultati, ove presenti,
gli Organismi paritetici - valutare I'opportunità dell' adozione di ogni necessaria iniziativa in presenza di
tematiche che, per la loro dimensione e natura, meglio si prestino ad una
organizzazione locale rivolta ad una pluralità di soggetti o di istituti,
nonché di reperire ogni possibile forma di raccordo e/o supporto che dovesse
risultare utile per un'organica e funzionale soluzione delle diverse
problematiche in materia.
J) Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza - Organismo paritetico
L'individuazione della figura del responsabile dei lavoratori per la sicurezza
è disciplinata, in attesa di un accordo di comparto,
dall’accordo quadro concordato il 7 maggio 1996 tra l’ARAN e OO.SS., pubblicato nella G.U. serie generale n.167 del 30.6.1996 (CCQN). Altre modalità di designazione
potranno essere concordati in sede di contrattazione
decentrata ai sensi dell’art.5, comma 5, del CCNL 1994/97.
Per l’istituzione dell’Organismo paritetico di cui all’art.20 del D.L.vo
626/94, si fa rinvio alla contrattazione prevista dalla parte 2, punto 1 dello
stesso CCQN. altra problematica collegata.
K) Risorse Finanziarie
La problematica in questione si risolve essenzialmente nell'individuazione dei
costi che le scuole dovrebbero sostenere per l'applicazione della normativa sull’igene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
In particolare - ribadita la diretta competenza degli
Enti locali in merito alle questioni strutturali e ad ogni altra ad essi
istituzionalmente devoluta, per le quali non è ipotizzabile alcun –intervento
finanziario da parte di questa Amministrazione - l'eventuale fabbisogno
finanziario per le istituzioni scolastiche si porrebbe sostanzialmente per le
seguenti attività:
1) stesura del documento di valutazione dei rischi, ove la relativa definizione
richieda particolari -professionalità non reperibili all'interno dell'
Istituzione scolastica;
2) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
nell'impossibilità di provvedere a soluzioni interne;
3) eventuale nomina del medico competente, qualora sia necessario secondo
quanto indicato nei punti precedenti;
L'adempimento relativo alla stesura del documento dei rischi contempla oneri
finanziari solo in caso di necessità di ricorso a prestazioni professionali di
esperti esterni, ove non fossero rinvenibili idonee professionalità all'interno
dell'istituzione scolastica interessata. Qualora si ricorresse,
dunque, a prestazioni esterne i Capi di istituto faranno fronte agli oneri
finanziari derivanti dalla stipula di apposito contratto di prestazione d'opera
(art. 40, comma 1, della legge 449/97) attingendo agli ordinari stanziamenti di
bilancio destinati al funzionamento amministrativo didattico, utilizzando a tal
fine anche le eventuali economie derivanti dall’applicazione della Circolare
del Ministero dell'Interno 14 gennaio 1999, n. 3/99 portata a conoscenza degli
uffici interessati con nota 20 gennaio 1999, n. 34988/BL di questo Ministero.
Si evidenzia, peraltro, che ove l'onorario stabilito nel contratto fosse superiore alle misure medie previste dagli Enti
specializzati, dovrà esser data adeguata motivazione.
Analogamente si provvederà. In caso di ricorso a prestazioni
esterne per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. In
ordine, infine, al pagamento delle prestazioni sanitarie- ove richieste sulla base di quanto in precedenza indicato- l’istituzione
scolastica erogherà l’onorario spettante al medico su presentazione di fattura
periodica, utilizzando a tal fine le risorse finanziarie iscritte, a seguito di
specifica variazione di bilancio dal fondo di riserva, al capitolo 13
dell’uscita. In definitiva, dunque, i Dirigenti scolastici potranno
fronteggiare le spese eventualmente necessarie, attingendo, per il momento ed
il caso di assoluta necessità, dai ordinari
stanziamenti di bilancio concernenti il funzionamento amministrativo e
didattico dell’Istituzione scolastica interessata. Si ricorda che le presenti
disposizioni non si applicano alla Regione Siciliana Fermo restando quanto
sopra, sarà cura di questo Ministero ricercare - ove possibile - ulteriori finanziamenti, anche attraverso idonee proposte di
assestamento del bilancio 1999 Le precedenti istruzioni, in quanto di contenuto
operativo, afferiscono essenzialmente alle
Istituzioni scolastiche ed educative statali.
Esse, peraltro, possono tornare utili a livello conoscitivo anche alle scuole
non statali. Pertanto gli Uffici in indirizzo provvederanno a
dare diffusione alla presente circolare anche tra le Istituzioni non statali,
legalmente riconosciute e pareggiate, per le quali - come, per altro, per
quelle funzionanti con provvedimento di "presa d’atto" - la vigente
normativa individua nei gestori o nei rappresentanti legali (ove il gestore sia
una persona giuridica), i datori di lavoro affinchè
possano cogliere i suggerimenti, in essa contenuti, ritenuti opportuni.